STATUTO

Costituzione – Denominazione – Finalità

Art. 1) Costituzione e denominazione.

È costituita l’Associazione professionale denominata “Associazione per il Benessere Integrativo Unificante”, in sintesi anche “ASSO.B.I.U.”.

L’Associazione corrisponde agli scopi previsti dalla Legge n. 4 del 14/1/2013 ed è regolata dal presente Statuto, dalle norme civilistiche e dal D.L. 9 novembre 2007.

L’Associazione opera senza scopo di lucro, è apolitica, democratica, indipendente e con durata illimitata nel tempo.

Art. 2) Sede. L’Associazione ha sede legale in Roma, Vicolo della Serpe.

Art. 3) Finalità. Scopo dell’Associazione è quello di accogliere i professionisti della Scienza del Benessere Integrativo Unificante (in seguito SBIU) con adeguata formazione; scopo associativo è la rappresentazione e la tutela della categoria professionale, quello di promuovere la formazione permanente, la qualità e il rispetto delle regole deontologiche dei professionisti; scopo è anche quello di garantire all’utenza le informazioni relative all’attività e di assicurarne la tutela attraverso le opportune procedure di reclamo.

Per realizzare gli scopi sopra previsti l’Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta utile. L’Associazione è comunque impegnata a rendere pubblici i nomi degli associati verificandone periodicamente la presenza del requisito della loro professionalità, il rispetto delle norme e della formazione continua, a rilasciare agli associati le attestazioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 4/2013, ad attivare uno sportello per la tutela della clientela, garantendo la propria terzietà nel caso di reclami.

L’Associazione è impegnata a promuovere l’elaborazione e l’aggiornamento delle regole deontologiche, ad adeguare i propri regolamenti alle norme che disciplineranno l’attività professionale, a rendere pubblico ogni proprio atto e ogni informazione utile alla clientela.

L’Associazione sosterrà gli associati offrendo loro consulenza amministrativa, fiscale, legale; parteciperà a forme integrative con le altre associazioni di categoria.

Art. 4) Denominazione professionale. L’operatore della Scienza del Benessere Integrativo Unificante (in seguito operatore SBIU) è un professionista regolato dalla L. 4/2013 e si riconosce negli scopi, nei principi e nelle regole professionali e deontologiche previste dall’Associazione.

L’operatore SBIU è un professionista che opera nei campi della salute e del benessere per il potenziamento e il riequilibrio energetico della persona, la riduzione dello stress e l’aumento della vitalità, per la riarmonizzazione dell’individuo con le leggi universali della natura.

Le competenze dell’operatore SBIU sono complementari e integrative, ma non sostitutive di quelle degli altri professionisti e operatori del settore della salute e del benessere.

Organizzazione

Art. 5) Territorio. L’Associazione opera nell’intero tessuto nazionale ed è organizzata attraverso una sede centrale ed almeno tre Sedi Territoriali per il nord, il centro e il sud.

Il Consiglio Direttivo stabilisce i confini di competenza delle Sedi Territoriali e può costituirne altre.

Le Sedi Territoriali sono disciplinate da un apposito regolamento, hanno totale autonomia gestionale e rappresentano nel territorio l’intera Associazione.

Art. 6) Organi. Organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea generale dei soci,

b) le Assemblee Territoriali,

c) il Consiglio Direttivo,

d) il Presidente,

e) il Comitato Scientifico,

f) la Commissione Disciplinare,

g) il Rappresentante Territoriale.

Art. 7) Assemblea Generale. L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente, che la presiede almeno una volta l’anno con un preavviso di almeno venti giorni e con comunicazione dell’ordine del giorno. L’Assemblea Generale può essere tenuta anche fuori della sede legale, purché in Italia.

La convocazione può essere fatta anche con mezzi telematici. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea; il diritto di voto può essere esercitato solo dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Sono ammesse deleghe in misura non superiore a due per ciascun socio. L’Assemblea Generale può essere convocata separatamente per ciascuna Sede Territoriale: all’esito di ciascuna di queste il Rappresentante Territoriale raccoglierà e sigillerà le schede di voto che saranno scrutinate tutte contestualmente dal Consiglio Direttivo che proclamerà il risultato complessivo. La convocazione dell’Assemblea Generale è obbligatoria quando ne faccia richiesta la maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno un Rappresentante Territoriale. Le delibere assembleari, comunque assunte, sono valide se prese a maggioranza dei soci intervenuti.

L’Assemblea Generale ha in esclusiva le seguenti funzioni:

– delibera in merito alla politica generale,

– approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo,

– determina le quote associative,

– delibera eventuali modifiche dello Statuto, l’eventuale scioglimento dell’Associazione,

– elegge ogni tre anni le cariche con esclusione del Presidente e dei Rappresentanti Territoriali,

– approva e ratifica l’operato del Consiglio Direttivo, ivi compresi i regolamenti ed eventuali modifiche del Codice deontologico.

Le delibere divengono efficaci attraverso la pubblicazione sul sito web, dove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a tre anni e comunque finché sussista un interesse alla loro conoscenza.

Art. 8) Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dai Rappresentanti Territoriali e da altri quattro membri eletti tra i soci dall’Assemblea Generale, tra i quali il Consiglio stesso elegge il Presidente.

La mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo in assenza di giusta causa e per tre volte consecutive, nonché la perdita della qualità di socio implicano la decadenza dalla carica. Nel caso di decadenza il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione mediante cooptazione, con efficacia fino alla successiva assemblea elettiva. Il Consiglio Direttivo è convocato quando ritenuto dal Presidente e comunque su richiesta di almeno tre membri; delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l’organo al quale è affidata l’amministrazione e l’attuazione delle delibere assembleari. Inoltre:

– predispone i regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea,

– nomina tra i soci il Revisore dei Conti,

– predispone il bilancio e determina le quote associative,

– attribuisce al proprio interno le funzioni di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere, stabilendone i compiti specifici,

– può affidare incarichi particolari anche ad altri soci ovvero a specifiche commissioni, assume tutte le decisioni che non siano di competenza dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato per via telematica. Le delibere possono essere assunte anche in conferenza a distanza, ma in tale caso il consenso della maggioranza deve essere documentato per via telematica. Le delibere del Consiglio Direttivo sono rese pubbliche allo stesso modo di quelle assembleari.

Art. 9) Presidente. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione; può delegare il potere di firma ad altri membri del Consiglio Direttivo previa delibera di questo organo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 10) Revisore dei Conti. Il Revisore dei Conti controlla la regolarità della gestione economica e della tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere in merito al bilancio associativo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 11) Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è organo consultivo di alta specializzazione. È costituito inizialmente, col presente Statuto da NADER BUTTO e MANUELA PADERNI.

I componenti del Comitato Scientifico decidono liberamente il loro numero, e nominano altri componenti mediante cooptazione anche tra non soci. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica a tempo indeterminato e possono cessare dalla carica solo per loro volontà o per impedimento. Il Comitato Scientifico esprime pareri in ordine ad ogni questione che interessi lo sviluppo dell’Associazione, i rapporti con associazioni similari e gli aspetti scientifici dell’attività professionale. Il parere del Comitato Scientifico è vincolante rispetto alle modifiche dello Statuto. Il Comitato Scientifico e ciascuno dei suoi componenti può partecipare alle riunioni di tutti gli organi associativi, può chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell’Assemblea Generale dei soci e ha il potere di convocarla ove il Consiglio Direttivo non vi provveda, stabilendone l’ordine del giorno.

Art. 12) Commissione Disciplinare. La Commissione Disciplinare è composta di cinque membri; tre di essi sono eletti ciascuno in una delle tre Assemblee Territoriali e due sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci, in rappresentanza e a tutela della clientela; elegge al proprio interno un coordinatore. La Commissione Disciplinare ha il compito di aggiornare costantemente il codice deontologico sulla base dei criteri resi necessari dall’evoluzione legislativa, amministrativa e sociale, e ciò nel rispetto delle regole di base indicate in appresso. La Commissione Disciplinare ha il compito di attuare e inserire sul sito web lo sportello per la clientela attuando le garanzie previste dall’art. 2 comma 4 della L. 4/2013. La Commissione Disciplinare ha il compito di vigilare sulla condotta professionale degli associati, di risolvere le controversie tra il cliente e il professionista, e di irrogare le sanzioni previste nelle regole deontologiche. I processi disciplinari sono tenuti senza alcun requisito di forma, ma col rispetto della regola del contraddittorio. A tal fine la Commissione Disciplinare delega l’attività istruttoria al proprio componente che risiede nel territorio nel quale sono accaduti i fatti controversi.

Art. 13) Rappresentante Territoriale. Il Rappresentante Territoriale ha la rappresentanza legale della Sede Territoriale.

Art. 14) Assemblea Territoriale. L’Assemblea Territoriale nomina il proprio Consiglio Direttivo, composto di tre membri, all’interno del quale viene eletto il Rappresentante Territoriale.

Art. 15) Sede Territoriale. La Sede Territoriale è partecipata dai soci iscritti all’Associazione e residenti nei territori di competenza. La costituzione di nuove Sedi Territoriali è di competenza del Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 16) Compiti e regolamento delle Sedi Territoriali. La Sede Territoriale attua nel proprio territorio le politiche generali decise dall’Assemblea Nazionale ed è economicamente autonoma, potendo impegnare solo se stessa.

Il regolamento delle Sedi Territoriali stabilisce i rapporti tra la sede nazionale e quelle locali, regolando i rispettivi poteri e i controlli. Alle Sedi Territoriali si applicano comunque le regole sopra dettate per la sede nazionale.

Art. 17) Candidature. In tutte le procedure elettive le candidature dovranno essere rese note sul sito web almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione assembleare; potranno essere espressi voti in misura non superiore ai due terzi dei posti da coprire; tutte le cariche elettive hanno la durata di tre anni e gli eletti non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Art. 18) Soci. Possono essere soci gli operatori SBIU che abbiano conseguito una formazione conforme a quanto previsto dall’art. 4, secondo gli standard stabiliti dal Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

L’aspirante socio ha l’onere di dimostrare il rispetto degli standard formativi minimi allegando il programma del corso svolto, salvo che non si tratti di programma già verificato: il sito web dell’Associazione indica i programmi già verificati, le scuole che li offrono e la frequenza della verifica.

L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e implica l’iscrizione automatica anche nella Sede Territoriale di competenza.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, come resi espliciti dai regolamenti e dal presente Statuto.

La qualità di socio si perde per morte, o per espulsione deliberata dalla Commissione Disciplinare. Si perde altresì automaticamente la qualità di socio in caso di mancato pagamento delle quote associative per due anni consecutivi, allo scadere del secondo anno solare.

La perdita della qualità di socio non esclude l’obbligo di pagare le quote scadute.

Patrimonio

Art. 19) Risorse economiche. Le risorse economiche dell’Associazione sono:

– le quote sociali e i contributi dei soci,

– beni mobili ed immobili,

– contributi e finanziamenti,

– donazioni e lasciti,

– rimborsi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea Generale.

Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettati dall’Assemblea Generale, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le norme statutarie dell’Associazione.

Art. 20) Esercizio finanziario. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono disposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea Generale.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo da cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea Generale entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse e diritto alla loro lettura, nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione. Il bilancio è approvato dall’Assemblea Generale con voto palese e con le maggioranze previste nel presente Statuto.

Norme finali

Art. 21) Scioglimento. Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza per almeno tre quarti dei soci esistenti. Per questa delibera le deleghe non hanno valore.

L’Assemblea Generale con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, verrà devoluto, con delibera dell’Assemblea Generale, ad altri enti che perseguono finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta da leggi successive.

Art. 22) Riferimenti normativi e giudiziari. Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile ed altre normative in materia.

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Roma.

Roma, ventinove aprile duemilaventiquattro (29.04.2024).